lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24920 depositata il 9 settembre 2025 – In caso di licenziamento per cessazione dell’appalto, l’esclusione dell’applicazione della procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell’azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

Parità di trattamento esteso oltre la disabilità diretta: estensione del divieto di discriminazione indiretta per chi assiste un familiare disabile

Con la sentenza nella causa C‑38/24, depositata l’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), prima sezione, ha affrontato una questione di rilievo per il diritto antidiscriminatorio: se e in che misura il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità (diretta o indiretta) riguardi anche lavoratori che non sono disabili ma che assistono un [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza depositata l’11 settembre 2025, nella causa C‑38/24 – Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025 – La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24975 depositata il 10 settembre 2025 – Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

INPS – Messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025 – Lavoratori marittimi – Prestazioni a tutela dello stato di malattia – Rapporto di lavoro e relative vicende – Comunicazioni Obbligatorie UniMare

INPS - Messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025 Lavoratori marittimi - Prestazioni a tutela dello stato di malattia - Rapporto di lavoro e relative vicende - Comunicazioni Obbligatorie UniMare L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha novellato gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge [...]

Il mantenimento delle condizioni di lavoro dopo il trasferimento d’azienda ed in particolare il superminimo ad personam e l’uso aziendale

La cessione (o trasferimento) d’azienda, o di ramo d’azienda, comporta numerose implicazioni per i rapporti di lavoro. Uno dei punti centrali è il trattamento economico e normativo da garantire ai lavoratori che passano dal cedente al cessionario. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24676 depositata il 6 settembre 2025 offre un ulteriore sviluppo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24676 depositata il 6 settembre 2025 – Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo

Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo

Torna in cima