lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20710 depositata il 18 giugno 2026 – In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

Le novità della Legge di Bilancio 2026, in vigore dal primo luglio, in materia di previdenza complementare – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 18 giugno 2026

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 18 giugno 2026 Le novità della Legge di Bilancio 2026, in vigore dal primo luglio, in materia di previdenza complementare La nuova Legge di Bilancio n. 199/2025  introduce profonde innovazioni nel sistema della previdenza complementare nel nostro Paese. Le misure che entreranno ufficialmente in vigore [...]

INPS – Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026 – Assistenza fiscale 2026 – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4

INPS - Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026 Assistenza fiscale 2026 - Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4 1. Premessa Con il presente messaggio si comunica che, come ogni anno, anche per il 2026 l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha avviato le attività di assistenza [...]

Ondate di calore, attivo dal 22 giugno all’11 settembre il numero di pubblica utilità 1500 – Messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail, il servizio telefonico gratuito fornisce informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro – INAIL – Comunicato del 17 giugno 2026

INAIL - Comunicato del 17 giugno 2026 Ondate di calore, attivo dal 22 giugno all’11 settembre il numero di pubblica utilità 1500 - Messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail, il servizio telefonico gratuito fornisce informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19855 depositata il 15 giugno 2026 – Qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, di controllo e, di conseguenza, disciplinare del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta. Nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento e in particolare da elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive, per quanto programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17707 depositata il 3 giugno 2026 – L’indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

L'indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18848 depositata il 10 giugno 2026 – La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

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