CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32680 depositata il 15 dicembre 2025 – Il criterio della cd. mensilizzazione – in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa – non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi, di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale va individuata attraverso l’utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili
Il criterio della cd. mensilizzazione - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi, di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili