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Ondate di calore, attivo dal 22 giugno all’11 settembre il numero di pubblica utilità 1500 – Messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail, il servizio telefonico gratuito fornisce informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro – INAIL – Comunicato del 17 giugno 2026

INAIL - Comunicato del 17 giugno 2026 Ondate di calore, attivo dal 22 giugno all’11 settembre il numero di pubblica utilità 1500 - Messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail, il servizio telefonico gratuito fornisce informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19855 depositata il 15 giugno 2026 – Qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, di controllo e, di conseguenza, disciplinare del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta. Nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento e in particolare da elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive, per quanto programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17707 depositata il 3 giugno 2026 – L’indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

L'indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18848 depositata il 10 giugno 2026 – La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17713 depositata il 3 giugno 2026 – In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18948 depositata il 10 giugno 2026 – Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali già acquisite non integra violazione del divieto di ius novorum presuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove si riferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la prova supplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo

Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali già acquisite non integra violazione del divieto di ius novorum presuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove si riferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la prova supplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17527 depositata il 3 giugno 2026 – Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva

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