CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7823 depositata il 22 marzo 2024
Lavoro – Contratto a termine – Illegittimità della clausola relativa al termine finale – Necessità di riorganizzare una situazione di squilibrio occupazionale – Limite temporale alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato previsto dalla contrattazione collettiva – Nullità della clausola – Accoglimento
Rilevato che
1.- I.N. aveva lavorato alle dipendenze di P.I. spa dal 07/12/1999 al 31/01/2000 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con causale “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio delle risorse umane”, nonché con richiamo dell’art. 8 ccnl 26/11/1994 e successivi accordi sindacali integrativi.
Adìva il Tribunale di Taranto deducendo l’illegittimità della clausola relativa al termine finale e quindi chiedeva la declaratoria di nullità di tale clausola, la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, l’ordine a P.I. spa di riammetterlo in servizio e la condanna della medesima società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla scadenza del termine nullo fino all’effettiva riammissione in servizio.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dall’I..
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il Tribunale ha ritenuto documentalmente dimostrate le esigenze indicate in contratto, mediante le previsioni contenute negli accordi sindacali di ottobre 2001, da intendersi parte integrante del contratto individuale di lavoro in quanto ivi richiamati e comprovanti le ragioni oggettive, quali la persistente necessità di riorganizzare una situazione di squilibrio occupazionale, da valutare complessivamente su tutto il territorio nazionale;
b) questa motivazione va condivisa, alla luce delle ordinanze n. 30/2015 e n. 15308/2016 della Corte di Cassazione, relative a controversie analoghe alla presente;
c) in particolare, la dedotta genericità delle causali non sussiste, in quanto i contratti collettivi hanno ricevuto una “delega in bianco” dall’art. 23 L. n. 56/1987 e gli accordi sindacali richiamati nel contratto individuale di lavoro consentono al lavoratore di avere contezza delle situazioni di fatto ivi espressamente previste.
4.- Avverso tale sentenza I.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- P.I. spa ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza originariamente fissata per l’08/02/2022.
7.- P.I. spa ha depositato ulteriore memoria per l’adunanza camerale del 18/01/2024.
Considerato che
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” della legge n. 230/1962 come modificata e integrata dall’art. 23 L. n. 56/1987, dell’art. 8 ccnl 26/11/1994 e successivi accordi collettivi nazionali integrativi del 25/09/1997 e del 16/01/1998, anche in relazione agli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale:
a) ritenuto valida la clausola relativa al termine finale, omettendo di considerare che il termine ultimo di efficacia dell’art. 8 ccnl 26/11/1994 era il 30/04/1998, mentre il contratto di lavoro in questione era stato stipulato nell’anno 1999;
b) richiamato due decisioni della Corte di Cassazione non pertinenti, perché la prima (n. 30/2015) era relativa a contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 25 ccnl 11/01/2001 e la seconda (n. 15308/2016) riguardava a contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8 ccnl 26/11/1994 ma con causale “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie”.
Il motivo è fondato già in relazione alla prima censura.
Come questa Corte ha più volte già affermato “In materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, co. 1, c.p.c. da Cass. ord. n. 24281/2011, richiamata anche dal ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 12; nello stesso senso Cass. 12/01/2016, n. 286).
Dunque, qualora – come nella specie – la contrattazione collettiva (cui rinvia l’art. 23 L. n. 56/1987) abbia previsto un limite temporale alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, la sua inosservanza determina l’illegittimità del termine apposto (Cass. ord. 29/10/2021, n. 30803).
Resta assorbita la seconda censura.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, ossia che le parti collettive avevano fissato alla data del 30/04/1998 il termine finale ultimo di efficacia dell’accordo del 25/09/1997, integrativo dall’art. 8 ccnl 26/11/1994.
Il motivo è assorbito.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1206 ss. c.c. e, in subordine, 32, co. 5, 6 e 7, L. n. 183/2010 per avere la Corte territoriale escluso il suo diritto alle retribuzioni dalla costituzione in mora del 30/07/2004 o comunque all’indennità risarcitoria omnicomprensiva.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Alla nullità della clausola relativa al termine finale consegue, sotto il profilo indennitario-risarcitorio, il regime dell’art. 32 L. n. 183/2010, applicabile ai giudizi in corso come quello in esame.
4.- In conclusione, la sentenza d’appello va cassata e la causa va rinviata alla medesima Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, sia per la decisione in conformità al principio di diritto sopra affermato ed applicabile al caso concreto, sia per la conseguente tutela indennitario-risarcitoria di cui all’art. 32 L. cit., sia infine per la regolazione delle spese di tutti i gradi, nonché del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo ed il terzo per quanto di ragione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per la decisione del merito in relazione ai motivi accolti alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, nonché per la regolazione delle spese di tutti i gradi, nonché del presente giudizio di legittimità.