CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7695 depositata il 21 marzo 2024 – Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico