CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10061 depositata il 15 aprile 2024
Lavoro – Indennità di buonuscita/trattamento di fine rapporto – Premio di esercizio e indennità quadri – Ripetizione dell’indebito – Principio di non contestazione – Inammissibilità
Fatti di causa
1. G.Q., unitamente ad altri lavoratori dipendenti dalle (allora) F.S.S.T.S. s.p.a., adiva il giudice del Lavoro chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di ricalcolo della indennità di buonuscita/trattamento di fine rapporto per mancata inclusione nella relativa base di calcolo del premio di esercizio e dell’indennità quadri.
2. La domanda, accolta in prime cure, era respinta dal giudice di appello con statuizione confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22255/2008.
3. (…) s.p.a. (da ora R.), già F.S.S.T.S. s.p.a., conveniva quindi in giudizio il Q. chiedendone la condanna al pagamento della somma totale lorda complessiva di euro 24.708,88 a titolo di restituzione di quanto corrisposto dalla società al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata nel precedente giudizio inter partes.
4. Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato G.Q. al pagamento in favore dell’appellante R. della complessiva somma di € 20.097,28, oltre interessi legali.
4.1. La statuizione di riforma è stata fondata sulla considerazione che il Q. non aveva negato di avere ricevuto le somme indicate da R. ma si era limitato ad eccepire la carenza di prova documentale della domanda di restituzione; tale condotta, secondo il giudice di appello, non configurava ai sensi dell’art. 416 c.p.c. contestazione della pretesa attorea la quale per potersi validamente configurare deve avere ad oggetto la negazione dei fatti costitutivi (cd. fatti primari) siccome dettagliatamente indicati dall’attore e non fatti secondari, come tali estranei all’ambito di applicabilità dell’art 167 c.p.c. o dell’analogo art. 416 c.p.c.; in tal senso era significativo che il Q., pur dopo la diffida della società, non avesse mai mosso contestazione o rilievi in merito all’avvenuta ricezione del pagamento e che non avesse intrapreso azioni esecutive connesse all’accoglimento in prime cure della pretesa azionata nel precedente giudizio tra le parti; da tanto scaturiva la fondatezza della pretesa restitutoria azionata da R., che andava accolta nei limiti della somma netta percepita dal lavoratore.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.Q. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 276 e 416 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. distintamente ed in correlazione con la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2727 cc., nonché, ché ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza; lamenta che le questioni di causa non erano state trattate nel rispetto dell’ordine stabilito dall’art. 276, comma 2 , c.p.c. ed in particolare che la Corte di merito aveva omesso di verificare la effettività del pagamento delle somme delle quali R. aveva in questo giudizio chiesto la restituzione. Sostiene di avere, sia in prime che seconde cure, contestato l’avvenuto pagamento delle somme in controversia e che l’onere di contestazione deve essere rapportato nella specifica materia della ripetizione alla rilevata ed eccepita inesistenza della quietanza, della transazione economica e di documenti validi a sostenere la pretesa restitutoria. Deduce che alla prima udienza del giudizio di primo grado era stata espressamente contestata la esistenza del pagamento e la efficacia probatoria dei documenti prodotti in giudizio da controparte.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame in ordine ad un fatto controverso e decisivo rappresentato dal difetto di riscontro oggettivo dell’avvenuto pagamento ed acquisizione delle somme in oggetto da parte di esso dipendente.
3. Con il terzo motivo deduce in tema di oneri di allegazione e prova a carico di R., errore su fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta; denunzia ex art. 360, coma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 433, 434 e 436 c.p.c. nonché, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudicante posto a base della delibazione le contestazioni di parte resistente; censura inoltre la mancata valutazione della prova documentale.
4. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
4.1. Occorre premettere che in tema di azione di ripetizione dell’indebito l’avvenuto pagamento unitamente all’inesistenza della “causa debendi e al relativo collegamento causale si configura quale elemento costitutivo della pretesa restitutoria la cui prova ricade sull’attore (Cass. n. 5896/2006, Cass. n. 2903/2007).
4.2. Costituisce ius receptum la affermazione secondo la quale l’art. 167 cod. proc. civ., e l’art. 416 c.p.c. quanto al rito del lavoro, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considerano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 5356/2009, Cass. n. 10031/2004).
4.3. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. n. 3126/2019, Cass. n. 17966/2016 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare è stato precisato che “In materia di prove, l’onere del convenuto, previsto dall’art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall’art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell’atto di costituzione, sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 5191/2008). In questa prospettiva va ribadito che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. n. 12748/2016, Cass. n. 17966/2016 cit.).
4.4. Ove deduca la non corretta applicazione del principio di non contestazione il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass. n. 20637/2016).
4.5. I principi richiamati orientano in relazione alla soluzione della presente fattispecie riguardo alla quale appare preliminare il rilievo che parte ricorrente, nel dedurre la errata applicazione del principio di non contestazione, non si è conformata all’insegnamento della S.C. in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione. Parte ricorrente ha infatti limitato la trascrizione di brani degli atti difensivi di primo e secondo grado solo agli atti contenenti le proprie difese e trascurato di trascrivere gli atti di controparte ed in particolare i brani del ricorso introduttivo contenenti le allegazioni in fatto della società, di talché risulta preclusa a questo giudice ogni possibilità di esame diretto degli atti ed in definitiva il controllo circa la corretta applicazione del principio di non contestazione.
4.6. Deve inoltre soggiungersi che dalla trascrizione degli scritti difensivi dei gradi di merito dell’odierno ricorrente non è dato dedurre alcuna specifica contestazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria azionata da R., rappresentato dal pagamento delle somme risultate non dovute in seguito alla riforma della sentenza di primo grado di cui al giudizio instaurato dal Q. per il pagamento di differenze retributive sull’indennità di buonuscita/ trattamento di fine rapporto; invero, per come in ricorso riportate, le difese del Q. risultano tutte essenzialmente incentrate non sulla chiara e specifica contestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza poi riformata, vale a dire del fatto costitutivo del pagamento, ma sulla inidoneità della documentazione di controparte a dimostrare l’avvenuto pagamento; tali difese investono quindi un elemento dedotto in funzione probatoria e non di carattere costitutivo e sono pertanto inidonee a configurare negazione della pretesa restitutoria di R..
4.7. Come già anticipato, infatti, l’onere di contestazione non può estendersi alle prove, atteso che – per costante insegnamento di questa S.C., cui va data continuità – rispetto ad esse vi è soltanto (ove si tratti di scritture private o atti pubblici) l’onere, rispettivamente, di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 cod. proc. civ., o di proposizione – ove occorra – di querela di falso (cfr. Cass. n. 3022/2018); a parte ciò, la significatività o la valenza probatoria di documenti, deposizioni od altre prove può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può e deve essere autonomamente valutata dal giudice (cfr. Cass. n. 13027/2017. Cass. n. 24110/2016, Cass. n. 20677/2016, Cass. n. 12748/2016, Cass. n. 6606/2016, Cass. n. 18046/14).
5. Consegue da tutto quanto sopra la inammissibilità del ricorso per la inidoneità delle censure articolate alla valida censura dell’applicazione del principio di non contestazione che si configura come la ragione decisoria posta dalla Corte di appello alla base dell’accoglimento della originaria domanda.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 - In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4332 depositata il 13 febbraio 2023 - In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l'ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27728 depositata il 2 ottobre 2023 - Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 - Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384 - Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti…
- Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024 - L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…