Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024 – L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato