La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024, intervenendo in tema onere della prova nei casi di anatocismo, ha statuito il seguente principio di diritto “… L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull’attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa debendi, che può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando l’esistenza e il contenuto della clausola mediante altri mezzi di prova …”
La vicenda ha riguardato una Spa operante nel settore della sanità privata che aveva citato in giudizio la banca presso cui intratteneva rapporti di conto corrente. La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la banca al pagamento delle somme, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versate dal correntista, oltre interessi legali dalla domanda. La Banca proponeva ricorso in cassazione, avverso la sentenza di appello, fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità accolgono il secondo motivo del ricorso, dichiarano inammissibile il primo e respingono il terzo.
Il Supremo consesso evidenziano, on tema di onere della prova, che “… compete all’attore, che agisca per la ripetizione dell’indebito, compete l’onere di provare l’invalida causa debendi, regola che non trova deroga, in particolare, allorché l’assunto concerna l’esistenza della clausola di determinazione degli interessi ultralegali “uso piazza”. Ed invero, spetta al correntista l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e, quindi, anche l’illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi ultralegali, che non è assolto – in mancanza di ogni altra prova – se non siano stati versati in atti i contratti bancari, che il correntista ha facoltà di richiedere ed acquisire con lo strumento all’uopo previsto dall’art. 119, comma 4, t.u.b.
Questa Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull’attore l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. 29 agosto 2023, n. 25417; Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; Cass. 31 dicembre 2019, n. 33009; v., altresì, Cass. 21 settembre 2023, n. 27018). …”
Inoltre per gli Ermellini ai fini dell’onere della prova precisano che “… nessun rilievo può assumere, in proposito, l’obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, non esclude l’operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l’onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass. 29 agosto 2023, n. 25417; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). …”
Da ultimo, i giudici di piazza Cavour, ricordano, in ordine alla non indispesabilità della produzione del contratto potendo la prova essere prodotta con altri mezzi, che è stato chiarito “… la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere allo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550): l’ordinanza appena ricordata menziona le presunzioni, gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e il giuramento.
In termini generali non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 1550/2022, n. 33874/2022, n. 35258/2022).
La non indispensabilità riposa, appunto, nell’evenienza che con altri mezzi di prova sia possibile affermare che è dimostrato il contenuto delle pattuizioni, e di conseguenza la loro invalidità ai fini della insussistenza del presupposto costitutivo del debito (cfr. Cass. 29 novembre 2023, n. 33159; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295; Cass. 3 aprile 2023, n. 9213). …”
Si rammenta che il correntista ha la facoltà di far accertare la nullità delle clausole anatocistiche, cioè gli interessi sugli interessi, prima di chiudere il conto. E di ottenere il rendiconto dall’istituto anche in corso di causa e con ogni mezzo.