CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9826 depositata l’ 11 aprile 2024

Lavoro – Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico – CCNLG – Qualifica e trattamento economico di “inviato speciale” – Rigetto

Rilevato che

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di R.A.S. proposta nei confronti della R. s.p.a., per l’accertamento della qualifica e del trattamento economico di “inviato speciale”, con conseguente condanna – con decorrenza dal gennaio 2010 – al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, premessa la rilevanza contrattuale del contesto organizzativo della R. articolato in reti e testate, ha rilevato che il programma “Porta a Porta” (per il quale la S. aveva svolto l’attività giornalistica) ha una valenza mista, con una connotazione redazionale propria di una testata giornalistica; che il distacco (atecnicamente inteso) presso tale programma rappresentava vicenda irrilevante rispetto alla circostanza (pacifica) dell’inquadramento formale presso la testata TG1, e che i titoli di coda di detto programma confermavano che lo svolgimento delle mansioni avveniva pur sempre “per il TG1”; che l’arco temporale (biennio solare, come previsto dall’art. 7 dell’accordo integrativo R./U.) necessario per acquisire l’incarico e il trattamento economico di inviato speciale non poteva ritenersi il periodo intercorrente da gennaio a dicembre di ogni anno bensì il periodo biennale decorrente dall’inizio dello svolgimento delle mansioni di inviato speciale, come anche confermato dai verbali della Commissione paritetica ove si fa riferimento al mese di gennaio di ogni anno solamente ai fini della decorrenza formale dell’attribuzione dell’incarico (e non ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti temporali di concreto svolgimento di detta attività).

3. La R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, e la S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso la R. lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico – CCNLG, avendo, la Corte territoriale, trascurato che detta clausola richiede che l’incarico di inviato speciale sia conferito per iscritto; inoltre, avendo attribuito al programma “Porta a Porta” la connotazione redazionale propria di una testata giornalistica, la Corte territoriale ha omesso di considerare che ontologicamente la testata vede ad essa preposto un direttore (che, per l’appunto, conferisce gli incarichi di inviato speciale).

2. Con il secondo motivo di ricorso la R. denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod.civ. in relazione agli artt. 1372 cod.civ. e 9 della legge n. 10/1985, avendo, la Corte territoriale, equiparato un programma (“Porta a Porta”) ad una testata giornalistica, nonostante le corrette premesse della sentenza impugnata circa l’articolazione della R. in reti e testate ex art. 9 citato; inoltre, l’art. 7 dell’accordo integrativo R./U. prevede il requisito necessario dell’inserimento del giornalista in una testata, affinché lo stesso possa legittimamente essere destinatario dell’attribuzione di incarichi di inviato speciale.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato la natura meramente formale dell’inquadramento della lavoratrice presso la testata Tg1, avendo la stessa sempre prestato la propria opera al di fuori di detta testata, in una struttura priva della figura del Direttore di testata.

4. Con il quarto motivo la R. denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, cod.civ. in relazione all’art. 1379, cod.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato l’arco temporale del “biennio solare” richiesto dall’art. 7 dell’accordo integrativo ai fini dell’acquisizione dell’incarico e del trattamento economico di inviato speciale alla luce del comportamento successivo della parti sociali: invero, i verbali della Commissione paritetica non distinguevano affatto, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, tra periodo rilevante ai fini della verifica di maturazione del diritto (in ipotesi riferito al concetto di anno solare) e momento della decorrenza del riconoscimento del diritto, posto che erano costantemente formulati in tali termini: “risultano sussistere i requisiti contrattuali per l’attribuzione dell’incarico di inviato con riferimento al biennio…”, e non già con riferimento al biennio solare.

5. I primi tre motivi sono inammissibili.

5.1. La Corte territoriale ha esaminato, nel suo ampio percorso logico giuridico concernente lo svolgimento di attività di inviato speciale dell’attuale controricorrente, il combinato disposto degli artt. 11 del CCNLG e 7 dell’Accordo integrativo R.-U. in quanto complessiva disciplina applicata ai giornalisti che operano nell’ambito del servizio radiotelevisivo pubblico (alla quale hanno fatto pacificamente riferimento entrambe le parti).

L’art. 11 del CCNLG prevede che: ”ai giornalisti ai quali siano assegnate come mansioni ordinarie quelle di prestare la propria opera in servizi di inviato speciale le norme del presente contratto di applicano con il trattamento previsto per il caposervizio; fermo restando il diritto alla corresponsione dell’indennità compensativa di cui all’art. 7, comma 13, l’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell’orario previsto dall’art. 7, in mansioni che richiedono le sue specifiche competenze professionali”; l’art. 7 dell’Accordo integrativo prevede, a specificazione della norma del contratto collettivo nazionale, che: “ al giornalista incaricato per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviato verrà corrisposta una indennità di funzione che assicuri il trattamento economico del caposervizio….L’inviato, quando non sia impegnato in servizi esterni – per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente – ha l’obbligo di prestare attività in redazione alle dipendenze del caporedattore delegato dal direttore di testata in mansioni che richiedano le sue competenze professionali…l’assegnazione dell’incarico di svolgere servizi come inviato – e del trattamento economico – potrà avvenire a condizione che nei due anni solari immediatamente precedenti il giornalista abbia effettuato almeno novanta giornate di trasferta per ciascun anno, in concorrenza con uno dei seguenti presupposti in alternativa: per i giornalisti della testata giornalistica regionale: effettuazione in ciascun anno di almeno trenta giornate di trasferta per la realizzazione di servizi che siano trasmessi dalle testate nazionali; per i giornalisti delle testate nazionali: effettuazione in ogni anno di almeno trenta giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento”.

5.2. La Corte territoriale è stata chiamata ad accertare il diritto al riconoscimento della qualifica (e del trattamento economico e normativo) di inviato speciale ex art. 2103 cod.civ. ossia in assenza di un provvedimento (scritto) di nomina del direttore, occupandosi di valutare la sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dall’art. 7 dell’Accordo integrativo e propedeutici all’assegnazione dell’incarico. Nessuna errata interpretazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (ossia dell’art. 11 del CCNLG) è stata, pertanto, fornita dalla Corte di appello, la quale si è espressa sulla domanda di svolgimento di fatto (per il tempo richiesto dagli accordi sindacali) delle mansioni di “inviato speciale” (sul presupposto che la mancanza di un atto scritto di incarico non impedisca l’accertamento dello svolgimento, di fatto, di mansioni di inviato speciale, cfr. Cass. n. 2451 del 2024).

5.3. Le censure relative alla natura del programma “Porta a Porta” e all’inserimento solo formale della dottoressa S. nella testata TG1 sono, del pari, inammissibili in quanto non individuano un errore di diritto ma, piuttosto, involgono apprezzamenti di merito in ordine alla “connotazione redazionale propria di una “testata giornalistica” riconosciuta dalla Corte di appello e all’appartenenza alla testata TG1, valutazioni in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte. Invero, la valutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito ha consentito di ritenere, secondo apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità, che il programma “Porta a Porta” in concreto assume – “per l’attività preparatoria, per la cadenza periodica dell’informazione, per gli argomenti di interesse generale trattati, per l’organizzazione all’uopo necessaria – la connotazione redazionale propria di una testata giornalistica”; del pari, trattasi di ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa la conclusione, a cui è pervenuto il giudice di merito, secondo cui “lo svolgimento delle sue [S.] mansioni presso quel programma avveniva pur sempre “per il TG1” a dimostrazione dell’esistenza di un preciso interesse comune del TG1 alla realizzazione di quel programma”.

6. Il quarto motivo non è fondato.

6.1. Occorre premettere che l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (da ultimo Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013).

6.2. Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003).

6.3. Orbene, nella specie, il ricorrente denuncia la violazione della regola esegetica dettata dall’art. 1362, secondo comma, cod.civ. e a rivendica un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole perché ritiene che i verbali della Commissione paritetica non distinguevano tra periodo rilevante ai fini della verifica di maturazione del diritto e momento della decorrenza del riconoscimento del diritto.

6.4. Per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Infatti il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più di recente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015).

6.5. Nella specie la Corte territoriale, nell’interpretare la locuzione “due anni solari” contenuta nell’art. 7 dell’Accordo integrativo, ha proceduto applicando correttamente i canoni interpretativi di carattere letterale e sistematico nonché quello della comune intenzione delle parti manifestata in comportamenti successivi all’Accordo (consistenti, per l’appunto, nei verbali della Commissione paritetica) ove ha ritenuto che: la locuzione, secondo il significato comune, indica un periodo di 365 giorni, la decorrenza dell’arco temporale dall’inizio dello svolgimento delle mansioni di inviato speciale era coerente con la finalità della disposizione negoziale (volta a configurare un requisito di professionalità composto dal disimpegno di determinati compiti e da un determinato periodo di durata), il riferimento costante a gennaio di ciascun anno nei verbali della Commissione paritetica per il riconoscimento dell’incarico di inviato speciale ai vari giornalisti indicava chiaramente la decorrenza della formale attribuzione.

7. In conclusione, ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.