LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1226 depositata il 20 gennaio 2026 – Il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell’inadempimento del cliente all’agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce

Il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31182 depositata il 28 novembre 2025 – Non conforme a diritto l’espunzione, nell’ambito della liquidazione delle spese di lite di primo grado, del compenso previsto per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività -l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte – ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014

Non conforme a diritto l’espunzione, nell’ambito della liquidazione delle spese di lite di primo grado, del compenso previsto per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività -l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte - ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1907 depositata il 28 gennaio 2026 – In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 761 depositata il 14 gennaio 2026 – Costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo

Costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 – demansionamento – danno patrimoniale e non patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 demansionamento - danno patrimoniale e non patrimoniale - accertamento e liquidazione FATTI DI CAUSA 1.- XXXX era dipendente di YYYY  spa con qualifica di quadro direttivo di 3^ livello e fino ad ottobre 2008 aveva operato come responsabile dell’ufficio recupero crediti per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33035 depositata il 17 dicembre 2025 – In caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

In caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

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