LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22625 depositata il 2 luglio 2026 – Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti

Nel giudizio di cassazione, "che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti."

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21836 depositata il 26 giugno 2026 – Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21765 depositata il 25 giugno 2026 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21740 depositata il 25 giugno 2026 – Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21864 depositata il 26 giugno 2026 – Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell’atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell’anteriorità della procura scritta

Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21746 depositata il 25 giugno 2026 – Elemento costitutivo del trasferimento del ramo d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Elemento costitutivo del trasferimento del ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21656 depositata il 25 giugno 2026 – In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21371 depositata il 23 giugno 2026 – In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

Torna in cima