CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32433 depositata il 12 dicembre 2025 – La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell’azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001
La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell'azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001