LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2025 – Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell’utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l’uso di tali sostanze e l’insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell’assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all’attività lavorativa

Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell'utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'uso di tali sostanze e l'insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto - non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì - secondo il canone del "più probabile che non", da applicare anche tenendo conto della presenza o dell'assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa;

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32263 depositata il 13 dicembre 2024 – La retribuzione corrisposta ai lavoratori viene in considerazione ai soli fini «di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata

La retribuzione corrisposta ai lavoratori viene in considerazione ai soli fini «di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31568 depositata il 9 dicembre 2024 – Entro il servizio di custodia di denaro e valori, l’operazione intermedia di “contazione del denaro”, successiva al trasporto presso i locali della società, è essenziale sia per la verifica di ciò che viene preso in custodia, sia per la conseguente restituzione al cliente

Entro il servizio di custodia di denaro e valori, l'operazione intermedia di "contazione del denaro", successiva al trasporto presso i locali della società, è essenziale sia per la verifica di ciò che viene preso in custodia, sia per la conseguente restituzione al cliente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31550 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l’illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario

In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l’illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32134 depositata il 12 dicembre 2024 – Nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

Nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31717 depositata il 10 dicembre 2024 – Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31545 depositata il 9 dicembre 2024 – Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell’articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell’utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo

Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell'articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1450 depositata il 21 gennaio 2025 – In tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista

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