LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20333 depositata il 17 giugno 2026 – Ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione

Ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21703 depositata il 25 giugno 2026 – L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21053 depositata il 21 giugno 2026 – Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.

Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull'illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul "quantum", per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21015 depositata il 21 giugno 2026 – L’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano, inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo

L’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano, inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20956 depositata il 20 giugno 2026 – Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20927 depositata il 20 giugno 2026 – Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomoprofessionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall’ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione

Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomoprofessionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20836 depositata il 19 giugno 2026 – In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20814 depositata il 19 giugno 2026 – In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti

In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti

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