LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21242 depositata il 22 giugno 2026 – Una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro

Una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21240 depositata il 22 giugno 2026 – La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il – o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia “fatte proprie”

La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie"

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20098 depositata il 16 giugno 2026 – In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti

In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20014 depositata il 15 giugno 2026 – L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20100 depositata il 16 giugno 2026 – La “mutatio libelli” non consentita dall’art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo

La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20710 depositata il 18 giugno 2026 – In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20604 depositata il 18 giugno 2026 – In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19614 depositata il 13 giugno 2026 – Il decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’indennità di mobilità, previsto dall’art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall’art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l’impedimento addotto rispetto all’esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di “forza maggiore”

Il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore"

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