GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 7134 depositata il 25 marzo 2026 – i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 19262 depositata l’ 11 giugno 2026 – Ai fini dell’erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Ai fini dell'erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10480 depositata il 21 aprile 2026 – Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16844 depositata il 29 maggio 2026 – In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

Corte Costituzionale sentenza n. 50 depositata il 13 aprile 2026 – L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16846 depositata il 29 maggio 2026 – Qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 14990 depositata il 27 aprile 2026 – L’opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all’avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l’ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell’avvenuto accertamento del reato – commesso solo apparentemente nell’interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall’art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000

L'opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all'avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l'ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell'avvenuto accertamento del reato - commesso solo apparentemente nell'interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall'art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000.

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