GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24207 depositata il 29 luglio 2026 – In tema di determinazione del reddito di impresa, l’utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un’operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l’attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall’attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 21362 depositata il 23 giugno 2026 – Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva

Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21700 depositata il 25 giugno 2026 – In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24659 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di impugnazioni (anche nel processo tributario), il termine lungo (semestrale) di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

In tema di impugnazioni (anche nel processo tributario), il termine lungo (semestrale) di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24658 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta.

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l'irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della facoltà del pagamento rateizzato dell'imposta.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24656 depositata il 15 agosto 2026 – Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24655 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di spese giudiziali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata

In tema di spese giudiziali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata

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