GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24658 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta.

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l'irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della facoltà del pagamento rateizzato dell'imposta.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24656 depositata il 15 agosto 2026 – Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24655 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di spese giudiziali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente

In tema di spese giudiziali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24656 depositata il 15 agosto 2026 – Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24655 depositata il 15 agosto 2026 – In tema di spese giudiziali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata

In tema di spese giudiziali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24615 depositata il 12 agosto 2026 – Le disposizioni che prevedono sgravi contributivi sono da considerarsi di stretta interpretazione e rientrano nelle competenze di attribuzione della Unione europea, in quanto peculiare forma di «aiuto di stato» ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea

Le disposizioni che prevedono sgravi contributivi sono da considerarsi di stretta interpretazione e rientrano nelle competenze di attribuzione della Unione europea, in quanto peculiare forma di «aiuto di stato» ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea

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