GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20333 depositata il 17 giugno 2026 – Ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione

Ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21703 depositata il 25 giugno 2026 – L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21053 depositata il 21 giugno 2026 – Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.

Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull'illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul "quantum", per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21015 depositata il 21 giugno 2026 – L’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano, inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo

L’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano, inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21470 depositata il 24 giugno 2026 – In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma dell’Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di acconti d’imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall’art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, atteso che l’art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 consente lo scomputo delle sole somme effettivamente versate e che l’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificata locupletazione del contribuente

In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma dell'Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di acconti d'imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall'art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, atteso che l'art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 consente lo scomputo delle sole somme effettivamente versate e che l'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riduce l'importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificata locupletazione del contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21394 depositata il 23 giugno 2026 – La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta ad obbligo fiscale di registrazione e che la registrazione dell’accordo modificativo non costituisce un adempimento imposto a pena di inefficacia, operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all’atto

La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta ad obbligo fiscale di registrazione e che la registrazione dell’accordo modificativo non costituisce un adempimento imposto a pena di inefficacia, operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all’atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20956 depositata il 20 giugno 2026 – Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato

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