Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione 1, sentenza n. 227 depositata il 26 novembre 2024 – Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all’imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo, e non comportando la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo