Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 15, della Sicilia sentenza n. 4107 depositata il 29 maggio 2024 – Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’ articolo 344 del codice di procedura civile , l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’ articolo 404 del cpc
Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell' articolo 344 del codice di procedura civile , l'intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all' articolo 404 del cpc