COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 2235 depositata il 18 giugno 2024 – Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 769 depositata il 13 giugno 2024 – È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 3, sentenza n. 3868 depositata l’ 11 giugno 2024 – Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 – Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’ art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’ art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’ art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’ art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all' art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall' art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell' art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all' art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall' art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 291 depositata il 10 giugno 2024 – Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 – Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma [...]

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