COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 – In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 – L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica e deve essere idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione n. 7, sentenza n. 3034 depositata il 15 luglio 2024 – La norma di cui all’art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l’altro, del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e 10 quinqies

La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l’altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 5, sentenza n. 1882 depositata il 9 luglio 2024 – Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento … in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza 2346 depositata il 26 giugno 2024 – In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza 2346 depositata il 26 giugno 2024 In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo SVOLGIMENTO [...]

Torna in cima