COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sezione n. 10, sentenza n. 778 depositata il 12 settembre 2024 – È legittima la notifica eseguita a mezzo pec di un preavviso di fermo amministrativo contenuto in un file pdf, firmato in Pades

Affianco alla firma firma Cades (ptm) è legittima anche la firma digitale in formato Pades, che può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo "pdf"

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 8, sentenza n. 5321 depositata l’ 11 settembre 2024 – Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte

Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 17, sentenza n. 5526 depositata il 9 settembre 2024 – L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sezione n. 1, sentenza n. 319 depositata il 9 settembre 2024 – La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria

La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 292 depositata il 6 settembre 2024 – Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Torna in cima