COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 1, sentenza n. 3438 depositata il 17 ottobre 2024 – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 675 depositata il 8 ottobre 2024 – Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall’altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l’intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall'altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l'intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 1154 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 698 depositata il 1° ottobre 2024 – Le convenzioni fiscali internazionali sono assimilabili a contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (a seguito di ratifica) e prevalgono sulle norme interne, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 Cost., essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali

Le convenzioni fiscali internazionali sono assimilabili a contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (a seguito di ratifica) e prevalgono sulle norme interne, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 Cost., essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 680 depositata il 26 settembre 2024 – In tema d’imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 – Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di risultati negativi di gestione, con il debito per ritenute alla fonte, operate dalle società di gestione e dagli altri soggetti qualificati sui proventi distribuiti ai partecipanti ad un fondo comune di investimento, non è condizionata all’indicazione del credito fiscale nei Modelli 770 relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in cui risulta utilizzabile per aver il fondo generato redditi imponibili

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 2, sentenza n. 2454 depositata il 23 settembre 2024 – L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 159 depositata il 12 settembre 2024 – Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Torna in cima