Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 186 depositata il 30 maggio 2023 – Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore