COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 1449 depositata il 17 aprile 2024 – Per gli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli Uffici finanziari, l’autorizzazione all’accesso da parte dell’Autorità giudiziaria non è necessaria quando l’accesso si riferisce ai locali in cui si svolge la normale attività commerciale, agricola, artistica o professionale, differente appare, invece, la previsione normativa per quei locali che sono adibiti anche ad abitazione del contribuente, oppure per i locali “diversi” e quindi destinati esclusivamente ad abitazione. La promiscuità dei locali è ravvisabile anche quando i locali aziendali e privati siano distinti, qualora vi sia una agevole e obiettiva possibilità di comunicazione interna tra gli ambienti

Per gli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli Uffici finanziari, l'autorizzazione all'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria non è necessaria quando l'accesso si riferisce ai locali in cui si svolge la normale attività commerciale, agricola, artistica o professionale, differente appare, invece, la previsione normativa per quei locali che sono adibiti anche ad abitazione del contribuente, oppure per i locali "diversi" e quindi destinati esclusivamente ad abitazione. La promiscuità dei locali è ravvisabile anche quando i locali aziendali e privati siano distinti, qualora vi sia una agevole e obiettiva possibilità di comunicazione interna tra gli ambienti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 350 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1027 depositata l’ 8 aprile 2024 – Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso

Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 163 depositata il 2 aprile 2024 – Le spese per omaggi e regalie rientrano tra le spese di rappresentanza disciplinate dell’art. 108, comma 2 del TUIR, e possono esser considerate a tutti gli effetti costi deducibili, in quanto idonee a produrre benefici in termini di promozione e pubbliche relazioni all’attività professionale

Le spese per omaggi e regalie rientrano tra le spese di rappresentanza disciplinate dell’art. 108, comma 2 del TUIR, e possono esser considerate a tutti gli effetti costi deducibili, in quanto idonee a produrre benefici in termini di promozione e pubbliche relazioni all’attività professionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 203 depositata il 27 marzo 2024 – La notifica effettuata tramite indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti nei pubblici registri INIPEC-IPA, non ne comporta l’inesistenza o la nullità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 203 depositata il 27 marzo 2024 La notifica effettuata tramite indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti nei pubblici registri INIPEC-IPA, non ne comporta l’inesistenza o la nullità   Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la ricezione della notifica di atti o [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 916 depositata il 26 marzo 2024 – Il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale; la scelta della società non può comportare la lesione dei diritti propri del socio, il quale intenda dimostrare di non aver percepito alcun reddito conseguenziale, anche provando che nessun maggior reddito sia stato ottenuto dalla società cui partecipa

Il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale; la scelta della società non può comportare la lesione dei diritti propri del socio, il quale intenda dimostrare di non aver percepito alcun reddito conseguenziale, anche provando che nessun maggior reddito sia stato ottenuto dalla società cui partecipa

Torna in cima