COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 21 depositata il 10 gennaio 2025 – L’errore di revocazione si distingue nettamente dall’errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell’ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

L'errore di revocazione si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 11, sentenza n. 169 depositata il 7 gennaio 2025 – L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l’approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell’amministratore

L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l'approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell'amministratore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 63 depositata il 7 gennaio 2025 – La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione

La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della "capacità contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 3 gennaio 2025 – In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2025 – Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 2 depositata il 2 gennaio 2025 – In tema di frode carosello è necessario in capo al cessionario la consapevolezza o la conoscibilità, usando la diligenza mediamente richiedibile ad un operatore del settore, che l’operazione si inseriva in un’operazione consistente in una frode fiscale, e che è onere dell’Amministrazione fiscale provare, a fronte di fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, anche per mezzo di praesemptio hominis, che le operazioni stesse nel primo caso non sono state effettuate o, nel secondo (operazioni soggettivamente inesistenti, che ricorrono nella specie), che il contribuente stesso, al momento della cessione, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione operata dal cedente

In tema di frode carosello è necessario in capo al cessionario la consapevolezza o la conoscibilità, usando la diligenza mediamente richiedibile ad un operatore del settore, che l'operazione si inseriva in un'operazione consistente in una frode fiscale, e che è onere dell'Amministrazione fiscale provare, a fronte di fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, anche per mezzo di praesemptio hominis, che le operazioni stesse nel primo caso non sono state effettuate o, nel secondo (operazioni soggettivamente inesistenti, che ricorrono nella specie), che il contribuente stesso, al momento della cessione, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione operata dal cedente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 5, sentenza n. 5 depositata il 2 gennaio 2025 – Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo

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