COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 291 depositata il 10 giugno 2024 – Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 – Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 15, della Sicilia sentenza n. 4107 depositata il 29 maggio 2024 – Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’ articolo 344 del codice di procedura civile , l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’ articolo 404 del cpc

Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell' articolo 344 del codice di procedura civile , l'intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all' articolo 404 del cpc

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 1, del Friuli Venezia Giulia sentenza n. 154 depositata il 27 maggio 2024 – E’ assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale. La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: – numero di camere limitate; – prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; – rispetto della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell’anno che è desumibile dall’intermittenza dell’esercizio stesso nell’attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività

E' assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale. La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: - numero di camere limitate; - prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; - rispetto della saltuarietà nell'esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell'anno che è desumibile dall'intermittenza dell'esercizio stesso nell'attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione n. 1, di Bergamo sentenza n. 251 depositata il 22 maggio 2024 – In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’ art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell’ art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell' art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell' art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 25, della Lombardia sentenza n. 1415 depositata il 16 maggio 2024 – Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 25, della Lombardia sentenza n. 1415 depositata il 16 maggio 2024 Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 6, del Lazio sentenza n. 3166 depositata il 13 maggio 2024 – La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.

La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.

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