Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 6, del Lazio sentenza n. 3166 depositata il 13 maggio 2024 – La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.
La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.