ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11616 – Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11615 – La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell’Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l’ICI è di carattere patrimoniale

La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell'Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l'ICI è di carattere patrimoniale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2020, n. 11612 – In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2020, n. 11218 – La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascuna categoria.

La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all'interno di ciascuna categoria.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2020, n. 10261 – Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989 detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989 detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione 3, sentenza n. 406 depositata il 23 gennaio 2020 – Come statuito dalla Corte Costituzionale, l’obbligo della PA di rispettare le sentenze emesse dall’autorità giudiziaria ordinaria passate in giudicato, si applica anche in ambito tributario 

Come statuito dalla Corte Costituzionale, l’obbligo della PA di rispettare le sentenze emesse dall’autorità giudiziaria ordinaria passate in giudicato, si applica anche in ambito tributario 

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 6, sentenza n. 129 depositata il 22 gennaio 2020 – Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, in presenza di determinati requisiti, beneficiano della esenzione IMU in relazione agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, in presenza di determinati requisiti, beneficiano della esenzione IMU in relazione agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica

Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sezione 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2020 – Legittima l’esenzione dal pagamento dell’IMU alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Legittima l’esenzione dal pagamento dell’IMU alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

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