CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6616 – La disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell’imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione solo i debiti del defunto che siano ‘esistenti’ alla data di apertura della successione (art.20 TUS), ed a condizione che questi debiti risultino (a parte l’ipotesi dell’accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione