Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3250 depositata il 27 gennaio 2020 – Ai sensi dell’art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011 la confisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito che risultino da data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità