CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28717 – Ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell’ammontare complessivo dei crediti, anche dell’entità del patrimonio sociale