CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 – Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l’anteriorità del credito rispetto al fallimento è fatto costitutivo dell’eccezione di compensazione di cui all’art. 56 l. fall., che presuppone che entrambi i crediti contrapposti (credito del fallito e debito nei confronti dell’erario, ovvero credito della massa e debito di massa erariale) siano reciproci, in quanto sorti entrambi in data precedente, ovvero in data successiva alla dichiarazione di fallimento