Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40394 depositata il 2 ottobre 2019
Confisca – Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Destinazione e liquidazione dei beni – Competenza su ogni forma di confisca penale – Non sussiste
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con provvedimento del 29 gennaio 2019 ha confermato il suo precedente provvedimento del 29 ottobre 2018 e ha dichiarato la competenza dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) a provvedere in ordine alla destinazione o liquidazione dei beni di cui sia necessario assicurare la gestione (complessi aziendali ed immobili) oggetto di confisca definitiva nei confronti di A.G., relativamente alla sentenza di condanna del Tribunale di Como del 18 aprile 2013, confermata con sentenza della Corte di appello del 30 giugno 2016 e con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con decisione della Cassazione del 5 aprile 2017, per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10.
2. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 104 bis disp. att. c.p.p.).
L’agenzia ricorrente con nota del 21 novembre 2018 dichiarava la propria incompetenza a gestire i beni in oggetto, in quanto confiscati per delitti non rientranti tra quelli previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (oggi 240 bis c.p.). Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano proponeva incidente di esecuzione deciso con il provvedimento oggi impugnato.
Per la Corte di appello di Milano l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. richiama espressamente la normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni confiscati e pertanto la competenza alla gestione dei beni confiscati, anche per reati tributari è dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla L. n. 161 del 2017) ha carattere generale e derogatorio rispetto alla competenza dell’Agenzia indicata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 110, lett. E, a prescindere dal titolo del reato (competenza per ogni reato); nessuna deroga alla competenza dell’Agenzia è stata disposta anche con il D.Lgs. n. 21 del 2018 (commi 1 quater, 1 quinquies ed 1 sexies, art. 104 bis, citato). La successiva modifica effettuata con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 373 (Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza) per la Corte di appello di Milano rafforza l’interpretazione della competenza dell’Agenzia fino all’entrata in vigore della norma (il 15 agosto 2020), avendo la disposizione voluto limitare la competenza dell’Agenzia.
La decisione applica illegittimamente la norma e determina di fatto una conseguenza rilevantissima e, comunque, non voluta dal legislatore, ovvero la competenza dell’Agenzia con riferimento ad ogni forma di confisca penale. L’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis deve leggersi unitariamente e non nella sola parte finale. La disposizione ha solo voluto precisare che all’amministratore giudiziario nominato nell’ambito dei sequestri preventivi devono applicarsi le disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011), e non l’intera disciplina e la competenza dell’Agenzia (ANBSC).
Anche l’interpretazione sistematica, oltre a quella letterale, conferma questo, in quanto l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. individua correttamente il perimetro delle competenze dell’Agenzia. Del resto la riforma della L. n. 161 del 2017 ha interessato anche l’art. 110, comma 2 del Codice antimafia relative alle competenze dell’Agenzia. Conseguentemente non risulta condivisibile la ricostruzione normativa della Corte di appello che considera l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis derogatorio al D.Lgs. n. 161 del 2017, art. 110, comma 2, poiché entrambe le disposizioni sono state effettuate con la stessa norma (L. n. 161 del 2017); sarebbe contraddittorio da parte del legislatore la modifica della disciplina della competenza dell’Agenzia e l’introduzione di una norma (art. 104 bis, comma 1 bis, citato) ad essa derogatoria.
Il legislatore avrebbe potuto ampliare la competenza dell’Agenzia direttamente nell’art. 110, comma 2 del Codice antimafia. Un abnorme ampliamento delle competenze dell’Agenzia non è voluto dal legislatore, anche per la sostenibilità concreta delle gestioni.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il riferimento che la Corte di appello compie sulla normativa recente (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) non ancora in vigore è errato in quanto la norma conferma l’interpretazione contraria a quella sostenuta nel provvedimento impugnato, ovvero si chiarisce che le norme del Codice antimafia sono richiamate solo per i compiti, la nomina e la revoca dell’amministratore giudiziario e non anche per la competenza dell’Agenzia. La norma ha solo chiarito e non ha voluto ridurre le competenze dell’Agenzia, come sostenuto nel provvedimento impugnato.
Errato anche il riferimento alla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 14 del 2019 in quanto la relazione non afferma che l’attuale disciplina prevede la competenza dell’Agenzia per tutte le ipotesi di confisca. L’iter motivazionale, quindi, è logicamente viziato poiché assume alla base della decisione un effetto giuridico (l’ampliamento delle competenze dell’Agenzia) che in realtà non sussiste nella norma.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve annullarsi senza rinvio.
La lettura della norma effettuata dalla Corte di appello di Milano risulta errata. In sostanza la Corte di appello di Milano ritiene che sussiste sempre la competenza dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i beni oggetto di confisca definitiva, per qualsiasi reato (anche diversi da quelli di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3, e art. 240 bis c.p.) in forza del richiamo operato dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo (disposizione introdotta dalla L. n. 161 del 2017).
Orbene la lettera della norma è chiara laddove evidenzia come “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Il rinvio al D.Lgs. n. 159 del 2011 risulta solo per la procedura e non già per la competenza – infatti, risulterebbe inutile la nomina di un amministratore giudiziario -, che resta regolata dall’art. 110, comma 2, codice antimafia: “All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli artt. 1, 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 Euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; c) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’art. 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell’art. 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell’esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta”.
Del resto la L. n. 161 del 2017 ha modificato anche l’art. 110, citato e, quindi, non può ritenersi una svista l’aver confermato le competenze dell’Agenzia solo nei casi espressamente previsti e non in via generale come risultante dall’interpretazione dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo (disposizione sempre introdotta dalla stessa L. 161/2017) della Corte di appello di Milano.
4. Errata giuridicamente anche la considerazione della nuova norma (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 373 – codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – in vigore dal 15 agosto 2020) che, invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello di Milano, conferma l’esclusione generalizzata della competenza in capo All’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Risulterebbe oltremodo irrazionale un’estensione delle competenze dell’Agenzia senza un adeguato supporto logistico di mezzi e personale. La norma, inoltre, chiaramente specifica che il richiamo alle norme del codice antimafia da parte dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. deve intendersi limitato solo alle procedure e non alla competenza dell’Agenzia.
5. Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: “Il rinvio al D.Lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo, risulta solo per la procedura e non già per la competenza, dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che resta regolata dal D.Lgs. 159 del 2011, art. 110, comma 2“.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
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