MINISTERO INTERNO – Circolare 14 maggio 2019, n. 4238

Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” – Circolazione dei veicoli che partecipano a manifestazioni o competizioni sportive in Italia

Si fa seguito alla circolare prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 con la quale sono state fomite le prime istruzioni operative per l’attività di controllo degli organi di polizia stradale in materia di circolazione di veicoli stranieri.

In proposito si segnala che, in esito ai lavori di tavoli tecnici, interlocuzioni istituzionali e confronti tra le Amministrazioni interessate, sono stati valutati alcuni contesti che, nell’ambito di questo primo periodo, hanno fatto emergere criticità applicative per le quali sono attualmente in corso i necessari approfondimenti.

E’ stato anche vagliato il tema della circolazione dei veicoli immatricolati all’estero quando partecipano a manifestazioni o competizioni sportive sul territorio nazionale e risultano condotti da piloti residenti in Italia. Le Amministrazioni coinvolte nell’approfondimento sono state concordi nel ritenere che tali ipotesi esulino dalla stretta applicazione dei divieti e delle prescrizioni imposte dall’art. 93, commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, C.d.S, in ragione della peculiare natura che caratterizza la circolazione di tali veicoli.

Infatti, nell’ambito delle predette manifestazioni e competizioni, la conduzione è affidata a piloti intutitu personae, individuati preventivamente in ragione dell’iscrizione alle manifestazioni stesse e l’attività di pilotaggio del veicolo risulta funzionale soltanto allo svolgimento del particolare evento e circoscritta allo sviluppo temporale dello stesso.

Pertanto, nelle more dell’adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all’attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che, in vista dell’imminente inizio della stagione delle competizioni motoristiche su strada, le disposizioni di cui ai richiamati commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell’art. 93 C.d.S. non trovino, stante i presupposti, applicazione per i seguenti casi specifici:

a) conducenti residenti in Italia di veicoli immatricolati all’estero impegnati in competizioni sportive su strada regolarmente autorizzate ai sensi dell’articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

b) conducenti residenti in Italia di veicoli d’interesse storico o collezionistico e di veicoli d’epoca immatricolati all’estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni regolarmente autorizzate.

Per tale ultima categoria di veicoli, si sottolinea che, in molti casi, l’immatricolazione estera originaria è necessariamente da conservarsi in ragione del valore storico o collezionistico del bene che, altrimenti, imponendone la reimmatricolazione, perderebbe ogni rilevanza rispetto agli interessi di conservazione del patrimonio culturale, ingegneristico e di storia industriale che tali veicoli, unici nel loro genere, rappresentano.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.