MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale 13 dicembre 2022
Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada (G.U. 19 gennaio 2023, n. 15)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) «veicolo»: un veicolo di categoria N2 di massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, adibito a trasporto di merci, alimentato con combustibili alternativi di cui all’art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che soddisfi la condizione che la massa superiore ai 3.500 kg è dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione;
b) «documento di circolazione»: la carta di circolazione, di cui all’art. 93 del Codice della strada, o il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, del veicolo di cui alla lettera a);
c) «massa supplementare»: la massa supplementare del sistema di propulsione con combustibile alternativo, come annotato nel documento di circolazione con la dicitura «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg»;
d) «compatibilità della massa supplementare»: consegue all’esito favorevole della verifica che la differenza tra la massa massima autorizzata del veicolo (campo F.2) e la massa supplementare rispetti la condizione prevista dalla lettera a);
e) «Direzione generale»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «CED»: il Centro elaborazione dati della Direzione generale.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di annotazione della compatibilità della massa supplementare del veicolo:
a) in sede di immatricolazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà;
b) in sede di aggiornamento del documento di circolazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì le condizioni di circolazione sul solo territorio nazionale con un veicolo, come definito dall’art. 1, lettera a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada.
Art. 3
Annotazione della compatibilità della massa supplementare nel documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo
1. In sede di immatricolazione, la compatibilità della massa supplementare è valorizzata, ove ne ricorra il caso, nelle righe descrittive del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo attraverso la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».
2. Ai fini del comma 1, e dell’art. 4, comma 1 e 2, e 5, comma 2, sono implementate apposite procedure informatiche intese a verificare che la massa complessiva a pieno carico del veicolo, quale risulta nel campo (F.2) del documento di circolazione, al netto della massa supplementare, non superi il valore di 3.500 kg.
Art. 4
Aggiornamento del documento di circolazione ai fini dell’annotazione della compatibilità della massa supplementare
1. A condizione che nelle righe descrittive del documento di circolazione sia già annotata la massa supplementare, l’intestatario del veicolo, quale risulta nel predetto documento, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile, allegando l’attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l’aggiornamento del documento stesso senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui all’art. 78 del Codice della strada. All’esito della procedura informatica di cui all’art. 3, comma 2, ove ne ricorra il caso, è rilasciato un tagliando per l’aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».
2. Per consentire di verificare, preventivamente rispetto alla formalizzazione dell’istanza di cui al comma 1, se il veicolo soddisfa le condizioni per l’emissione del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilità della massa supplementare, presso i sistemi informativi del CED è implementata apposita funzionalità accessibile dal titolare del veicolo attraverso il sito www.ilportaledellautomobilista.it.
Conseguentemente non è possibile chiedere il rimborso della tariffa corrisposta per la presentazione della predetta istanza qualora, all’esito delle verifiche di cui all’art. 3, comma 2, non sia possibile emettere il tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilità della massa supplementare, non ricorrendone le condizioni.
3. L’aggiornamento del documento di circolazione di cui al comma 1 e la funzione di verifica preventiva di cui al comma 2 possono essere espletati anche presso un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1992, n. 264, che vi provvede, in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione generale.
Art. 5
Aggiornamento dei dati tecnici
1. Qualora il dato relativo alla massa supplementare non sia valorizzato nel documento di circolazione, è facoltà del costruttore richiedere al competente Ufficio della Direzione generale, esclusivamente per via telematica, un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo.
2. A seguito dell’aggiornamento di cui al comma 1, per le finalità di cui all’art. 4 l’intestatario del veicolo, quale risulta nel documento di circolazione, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile allegando l’attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l’aggiornamento del documento di circolazione senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui all’art. 78 del Codice della strada. È quindi rilasciato un tagliando per l’aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg.» e, ove ne ricorra il caso: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg». Si applicano le disposizioni dell’art. 4, commi 2 e 3.
Art. 6
Disposizioni in materia di circolazione con veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all’art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Ai sensi dell’art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada, un veicolo, privo di rimorchio, sul cui documento di circolazione sia annotata la compatibilità della massa supplementare ai sensi del presente decreto può essere condotto da un titolare di patente di categoria B conseguita da almeno due anni. Non è richiesto l’impiego dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 nè del limitatore di velocità.
Art. 7
Entrata in vigore ed applicabilità
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal 3 aprile 2023.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.