MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 29 dicembre 2021, n. 536

Modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette

Articolo 1

(Finalità)

1. Con il presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto- legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Decreto-legge: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

2. Benefici: quelli previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle unità navali;

3. Domanda: la domanda di ammissione ai benefici di cui al modello Allegato 1 al presente decreto;

4. Richiedenti: le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano ai sensi dell’articolo 162, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi delle unità o navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali;

5. Unità navali: le unità o navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali;

6. Direzione generale: la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Modalità di richiesta dei benefici)

1. I richiedenti presentano alla Direzione generale apposita domanda redatta secondo il modello Allegato 1 al presente decreto da inviare, esclusivamente via PEC a pena di inammissibilità, all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it.

2. È fatto obbligo di presentare una domanda per ciascuna unità navale per la quale si richiede l’ammissione ai benefici. Non sono ammesse domande cumulative.

3. La domanda deve precisare per ciascuna unità navale, con riferimento al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed ivi imbarcato, il periodo compreso rispettivamente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 per il quale si richiede l’ammissione al beneficio. Nella domanda deve essere, altresì, indicato se, per il medesimo periodo, siano già stati effettuati versamenti contributivi ai fini dell’eventuale compensazione di cui all’articolo 7, comma 1.

Articolo 4

(Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di cui al precedente articolo sono presentate, a pena di inammissibilità, entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it

Articolo 5

(Istruttoria)

1. La Direzione generale procede all’esame istruttorio delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse di concerto, ove necessario, con gli Uffici territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto per le verifiche occorrenti.

2. Concluso l’esame istruttorio, la Direzione generale richiede all’Istituto nazionale della previdenza sociale la quantificazione dell’ammontare dell’esonero contributivo sia in relazione a ciascuna singola domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti, distinta per annualità, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 88 del decreto-legge richiamato e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalità dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l’entità degli esoneri riconosciuti a ciascun richiedente è rideterminata per ciascuna domanda accolta in modo proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.

Articolo 6

(Provvedimento di ammissione e pubblicità)

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, la Direzione generale predispone la graduatoria delle domande ammesse a beneficio distinta per ciascuna unità navale nei periodi 1° agosto/31 dicembre 2020 e 1° gennaio/31 dicembre 2021. La graduatoria è pubblicata, nei modi di rito, sul sito istituzionale www.mit.gov.it.

2. La Direzione generale provvede, altresì, ad adottare, per ciascuna domanda, apposito provvedimento di ammissione recante l’indicazione dell’ammontare dell’esonero contributivo concesso per ciascuna annualità. I provvedimenti sono notificati ai richiedenti nei modi di rito e all’Istituto nazionale della previdenza sociale per i conseguenti adempimenti.

3. La Direzione generale provvede, infine, ad adottare apposito provvedimento di rigetto nel caso di inammissibilità della domanda al beneficio da notificare ai richiedenti nei modi di rito.

4. La Direzione generale si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito dei controlli effettuati sia accertata l’insussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione delle compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e si procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7

( Compensazione)

1. I contributi riferiti al periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2021 già versati alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero saranno compensati dalle imprese interessate attraverso il conguaglio con i contributi correnti, secondo modalità che saranno indicate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 8

(Riserva di attuazione)

1. L’attuazione del presente decreto è subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Allegato 1

SCHEMA DI DOMANDA

(Testo dell’allegato)