MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2023
Disposizioni per l’attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d’imposta sull’acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell’anno 2022, utilizzato per l’alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonchè alla richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento di credito d’imposta sono pari a euro 200.000.000 per l’anno 2023.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Art. 3
Credito d’imposta concedibile
1. Le risorse, nel limite dell’importo complessivo di cui all’art. 1, comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato dai soggetti di cui all’art. 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
2. I contributi di cui all’art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 final e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 4
Procedura di concessione del credito d’imposta
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d’imposta concedibile, nonchè della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d’imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all’art. 2. L’istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme spese dall’impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa.
3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 è implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
7. All’esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell’importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall’art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell’amministrazione trasparente.
8. Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie del credito d’imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all’art. 1, comma 2, secondo l’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.
Art. 5
Modalità di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 1.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d’imposta con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.