La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3250 depositata il 27 gennaio 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivi in materia di reati tributari e fallimentari ha statuito che ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 la confisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito che risultino da data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità”

Pertanto, per i giudici di legittimità, “per fare salvo il diritto di credito dell’Istituto bancario, dipendente dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti, dimostrare e giustificare, in primo luogo, la circostanza che il finanziamento non sia stato strumentale alla attività illecita svolta dal mutuatario o al frutto e reimpiego della stessa, da individuarsi evidentemente in quella della commissione dei reati tributari e fiscali per i quali I.M. ha ricevuto condanna definitiva, e che hanno costituito il motivo fondante della affermata pericolosità sociale, che ha determinato la pronuncia di una confisca di prevenzione (anche) sugli immobili sui quali erano state accese le ipoteche a garanzia dei finanziamenti stessi.”

Per cui il diritto di credito rimarrà impregiudicato “qualora siano stati in grado di dimostrare di aver ignorato senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso alla attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività”

Gli Ermellini precisano che in tema di accertamento della strumentalità del finanziamento alla attività illecita “richiede come necessaria la verifica della corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale del debitore”  ed inoltre che la buona fededeve sussistere oggettivamente e che l’accertamento della buona fede diviene irrilevante se manca la prova della strumentalità del credito. Con la conseguenza che, nel caso di assenza di dimostrazione del nesso di strumentalità, la suddetta disposizione non consente che il diritto di credito del terzo, derivante da atto anteriore al sequestro, e assistito da ipoteca iscritta anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall’atteggiamento “soggettivo” del creditore”  

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