CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 luglio 2020, n. 13384 – Ai fini della deducibilità delle spese per i beni materiali, occorre, infatti, non solo l’effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l’effettiva utilizzazione di essi – in funzione direttamente strumentale – nell’esercizio dell’impresa. La deducibilità del TFM è necessaria la preventiva formazione del verbale assembleare di nomina degli amministratori e la successiva accettazione da parte di costoro e che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto