ATTI IMPOSITIVI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4045 depositata il 21 ottobre 2022 – Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6281 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 1040 depositata il 22 settembre 2022 – L’applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell’analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

L'applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5669 depositata il 23 febbraio 2023 – L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere… sufficiente una causa petendi meramente processuale… soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere... sufficiente una causa petendi meramente processuale... soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5802 depositata il 24 febbraio 2023 – Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5245 depositata il 20 febbraio 2023 – Qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura Docfa, l’Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito

Qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura Docfa, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 8578 depositata il 13 settembre 2022 – Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento

Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell'esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l'oggettiva classificazione catastale e non l'effettiva destinazione d'uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all'esenzione impugnare l'atto di classamento

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