ATTI IMPOSITIVI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21241 depositata il 30 luglio 2024 – La questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento

La questione relativa all'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, quale "requisito formale di validità" dell'avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell'eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l'annullamento

L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica

L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24784 depositata il 16 settembre 2024 – Fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2- bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento

Fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2- bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16869 depositata il 19 giugno 2024 – L’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»

L’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»

L’atto di revisione parziale del classamento deve essere fondato sia sulle caratteristiche del bene sia sul fattore posizionale

La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16869 depositata il 19 giugno 2024, intervenendo in tema di revisione parziale di classamento, ha ribadito il principio secondo cui "l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del1998, art. 8, [...]

TARI: per le attività stagionali solo per il periodo di attività a condizione che sia previsto dal regolamento comunale e che il contribuente fornisca la prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024, intervenendo in tema di riduzione della TARI, ha chiarito che la riduzione della TARI per il contribuente titolare di un'attività commerciale svolta per una sola parte dell'anno compete a condizione che il regolamento comunale lo prevede e che il contribuente [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024 – Riduzione della TARI per le attività stagionali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024 TARI - riduzione per le attività stagionali CONSIDERATO CHE 1. in data 12 febbraio 2018 veniva notificato, su istanza del Comune di Gaeta, alla società S. s.a.s. di U.A. & C. l’avviso di accertamento relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) per “infedele [...]

Torna in cima