La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024, intervenendo in tema di riduzione della TARI, ha chiarito che la riduzione della TARI per il contribuente titolare di un’attività commerciale svolta per una sola parte dell’anno compete a condizione che il regolamento comunale lo prevede e che il contribuente dimostri il carattere stagionale dell’attività.

La vicenda ha riguardato una società in accomandita semplice a cui, il Comune, notificava l’avviso di accertamento relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) per “infedele denuncia”. La società contribuente impugnava tale atto impositivo. I giudici di prime cure rigettava il ricorso in quanto l’avviso impugnato era completo atteso che in esso era indicato che era stato emesso per carenza dei requisiti ex art. 14, comma 3, del regolamento TARI e risulta individuato l’immobile nonché risultano esplicitate le modalità di calcolo dell’imposta dovuta. Infine per i giudici di primo grado il provvedimento di irrogazione della sanzione risponderebbe ai requisiti prescritti dall’art. 16 del lgs. n. 472/1997 essendo indicata la sanzione e il criterio usato per la sua determinazione. La società proponeva, avverso la decisione di primi grado, appello. pa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava i motivi di ricorso proposti dal contribuente. Avverso la sentenza di appello, la società proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver omesso ogni motivazione in relazione alla decisione assunta.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva; cassano la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Per gli Ermellini la stagionalità deve risultare da una licenza rilasciata dall’autorità competente ed il contribuente è tenuto a denunciare al comune la natura stagionale dell’attività esercitata in una dichiarazione originaria o di variazione. In quanto per l’ente impositore vige una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria.

Sul punto si ricorda la sentenza della Corte Suprema n. 17840 del 2023 in cui venne statuito, che per gli alberghi conta la licenza rilasciata dalla pubblica autorità al fine di stabilire se è dovuta la tassa rifiuti durante la chiusura invernale. L’esonero compete solo se la struttura ricettiva è inutilizzabile, essendo irrilevante la scelta del titolare di chiudere durante il periodo invernale.