La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 21318 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di base imponibile dell’imposta ipotecaria, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8511 del 16/03/2022, Rv. 664265 – 01); …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione con cui aveva rideterminato a carico della società acquirente, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, un compendio immobiliare oggetto di cessione. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso. I giudici di primo grado annullavano l’avviso di rettifica e liquidazione. L’Agenzia avverso tale decisione proponeva appello. I giudici Regionali rigettavano l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto non era possibile rettificare, anche ai fini dell’imposta ipocatastale, il valore dichiarato per la cessione di un bene immobile in regime tributario IVA, risultando incongrua la possibilità di attribuire ad un bene valori diversi in ragione delle diverse imposte applicabili ad un medesimo atto. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità accolsero il ricorso, cassarono la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigettarono l’originario ricorso.

Gli Ermellini precisavano che “… ai fini tanto della modulazione delle imposte quanto della loro riduzione, fanno riferimento «a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto», – le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, ed anche se questi sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto»;

(…) ne consegue che il riferimento al d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali «fabbricati o … porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»), e ciò indipendentemente, quindi, dall’assoggettamento ad Iva delle relative cessioni;

(…) del resto, in detti termini questa Corte ha già interpretato le disposizioni normative in esame, rilevando che in tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10- bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA (vedi Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 nonché Cass. 4861/2020); …”

Infine, i giudici di piazza Cavour, affermavano che “non può, infine, sottacersi che la tesi della parte contribuente secondo cui il periodo inserito nella parte finale dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 347/1990 ad opera dell’art. 35, comma 10-bis, lett. a) del d.l. 223/2006 dovrebbe ritenersi “sostanzialmente inutiliter datum”, una volta abrogato il meccanismo di determinazione dell’IVA sulla base del valore venale per incompatibilità con il diritto europeo, non coglie nel segno dovendosi ritenere, comunque, operante la previsione normativa de qua che giustifica che le imposte in questione devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA;