cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17749 depositata il 1° luglio 2025 – La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17732 depositata il 1° luglio 2025 – Quando la confisca viene effettivamente disposta dall’Autorità giudiziaria e concretamente realizzata, con spossessamento del contribuente il quale viene a essere così inciso nella propria effettiva forza economica o dall’atto ablatorio della confisca disposta dal giudice penale o dalla materiale restituzione – necessitata anch’essa dagli esiti del processo penale – del provento di fonte illecita che ha generato il reddito in argomento, viene meno il presupposto dell’imposizione personale in capo al contribuente

Quando la confisca viene effettivamente disposta dall'Autorità giudiziaria e concretamente realizzata, con spossessamento del contribuente il quale viene a essere così inciso nella propria effettiva forza economica o dall'atto ablatorio della confisca disposta dal giudice penale o dalla materiale restituzione - necessitata anch'essa dagli esiti del processo penale - del provento di fonte illecita che ha generato il reddito in argomento, viene meno il presupposto dell'imposizione personale in capo al contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17735 depositata il 1° luglio 2025 – In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17741 depositata il 1° luglio 2025 – Al fine di determinare se la partecipazione in una società di capitali possa ritenersi “qualificata”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà (ex art. 67, primo comma, TUIR); l’aliquota maggiore (40%) andrà applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito

Al fine di determinare se la partecipazione in una società di capitali possa ritenersi "qualificata", ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà (ex art. 67, primo comma, TUIR); l'aliquota maggiore (40%) andrà applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17235 depositata il 26 giugno 2025 – In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17233 depositata il 26 giugno 2025 – Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 D.P.R. cit.

Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l'Irpef e per l'Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. cit.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 – La reiterazione della richiesta di estinzione del giudizio, nonostante la disposta sospensione ex art. 1 comma 236 cit., rivela inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità dello stesso, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui un atto privo dei requisiti per l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 390 c.p.c. ma “indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso” determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 Avviso di accertamento - Ires, Irap, Iva - Definizione agevolata - Rottamazione dei ruoli - Estinzione del giudizio - Inammissibilità Rilevato che L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società C. (...) Srl un avviso di accertamento recante, per l'anno di imposta 2005, [...]

Torna in cima