cassazione tributi

Il contribuente, a cui viene notificata la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis senza essere preceduta dall’avviso bonario, ha diritto alla riduzione della sanzioni

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6248 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che   "... l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6248 depositata l’ 8 marzo 2024 – Il disposto di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l’obbligo della “comunicazione”, per cui nei casi di irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo va disposta la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla “misura ordinaria” del 30% alla “misura agevolata” del 10%

Il disposto di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l'obbligo della "comunicazione", per cui nei casi di irregolare invio dell'avviso che precede la formazione del ruolo va disposta la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla "misura ordinaria" del 30% alla "misura agevolata" del 10%

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5964 depositata il 5 marzo 2024 – In caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e non limitatamente alla quota parte di propria competenza, qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse

In caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e non limitatamente alla quota parte di propria competenza, qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse

Corte di Cassazione, sezione tributaria, otdinanza n. 7475 depositata il 20 marzo 2024 – I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall' art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 7466 depositata il 20 marzo 2024 – Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l’interruzione del processo

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7422 depositata il 20 marzo 2024 – In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio, mentre la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta

In materia di imposta sugli intrattenimenti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l'effettivo rilascio, mentre la prova, anche in via presuntiva, dell'effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l'assoggettamento all'imposta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5818 depositata il 5 marzo 2024 – In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’ art. 60, comma 1, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. , devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale

In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall' art. 60, comma 1, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. , devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale

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