cassazione tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27098 depositata il 18 ottobre 2024 – Qualora l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Qualora l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26214 depositata il 7 ottobre 2024 – Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi

Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26176 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26171 depositata il 7 ottobre 2024 – Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26141 depositata il 7 ottobre 2024 – Il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992 – norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- deve emergere dal testo stesso della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, onde nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo aspetto, all’eventualmente erronea o incompleta valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito

Il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992 - norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- deve emergere dal testo stesso della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, onde nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo aspetto, all'eventualmente erronea o incompleta valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24416 depositata l’ 11 settembre 2024 – L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26167 depositata il 7 ottobre 2024 – Il giudice del rinvio, quando a decisione sia stata dichiarata viziata per vizio radicale di motivazione, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi

Il giudice del rinvio, quando a decisione sia stata dichiarata viziata per vizio radicale di motivazione, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26126 depositata il 7 ottobre 2024 – La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata

La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata

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