Il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4668 depositata il 21 febbraio 2024 – Il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile
il 15 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, SANZIONI
CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5553 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione
il 15 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, tributi locali
In tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5542 depositata il 1° marzo 2024 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente
il 14 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21694 depositata l’ 8 ottobre 2020 – In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio
il 14 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario, SANZIONI
In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 2199 depositata il 22 gennaio 2024 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti; in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità
il 14 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti; in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5529 depositata il 1° marzo 2024 – Errore revocatorio, il giudice dell’impugnazione, pur avendo correttamente esposto l’oggetto del giudizio e le censure mosse avverso la sentenza gravata, abbia reso motivazione del tutto avulsa rispetto a quanto esposto, così chiaramente equivocando su quale fosse la questione controversa
il 13 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Errore revocatorio, il giudice dell’impugnazione, pur avendo correttamente esposto l’oggetto del giudizio e le censure mosse avverso la sentenza gravata, abbia reso motivazione del tutto avulsa rispetto a quanto esposto, così chiaramente equivocando su quale fosse la questione controversa
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5534 depositata il 1° marzo 2024 – L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine
il 12 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, PROCEDURE DEFLATTIVE
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5334 depositata il 29 febbraio 2024 – Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto a condizione che il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatto sostanziale che ha originato la controversia e della vicenda processuale, ivi comprese le ragioni della decisione di primo e di secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata
il 11 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto a condizione che il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatto sostanziale che ha originato la controversia e della vicenda processuale, ivi comprese le ragioni della decisione di primo e di secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata
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