La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell’errore dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all’inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge
Leggi tuttoCorte di Cassazione, ordinanza n. 23709 depositata il 3 agosto 2023 – La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell’errore dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all’inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge
il 29 Agosto, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23967 depositata il 7 agosto 2023 – In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda
il 29 Agosto, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE
In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda
Leggi tuttoCorte di Cassazione, ordinanza n. 268 depositata il 5 gennaio 2022 – L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché – a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento – , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992
il 29 Agosto, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché – a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento – , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24342 depositata il 10 agosto 2023 – La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
il 29 Agosto, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24205 depositata il 9 agosto 2023 – Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
il 29 Agosto, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23666 depositata il 3 agosto 2023 – Ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive
il 28 Agosto, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
Ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23662 depositata il 3 agosto 2023 – La disciplina dell’art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015
il 28 Agosto, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
La disciplina dell’art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sentenza n. 11029 depositata il 26 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali e che la rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo
il 28 Agosto, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali e che la rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo
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