cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19007 depositata il 10 giugno 2026 – In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo

In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l'entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall'Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18916 depositata il 10 giugno 2026 – Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17283 depositata il 1° giugno 2026 – Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell’applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell’addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l’ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell'addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l'ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18663 depositata il 9 giugno 2026 – Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitumimmediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi

Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitumimmediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18653 depositata il 9 giugno 2026 – Nel caso di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell’immobile locato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l’operazione si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura

Nel caso di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell'immobile locato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata e sorge l'obbligo di emissione della fattura

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12368 depositata il 3 maggio 2026 – Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

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