L’inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l’accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione Tributaria, ordinanza n. 7096 depositata il 15 marzo 2024 – L’inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l’accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 5558 depositata il 1° marzo 2024 – In materia d’imposte sul reddito, l’art.15 della Convenzione Italia – Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all’estero, nella specie mediante il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art.165 T.u.i.r.
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, TUIR
In materia d’imposte sul reddito, l’art.15 della Convenzione Italia – Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all’estero, nella specie mediante il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art.165 T.u.i.r.
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6205 depositata il 1° marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
il 24 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6352 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
il 21 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6337 depositata l’ 8 marzo 2024 – Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
il 20 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26338 depositata il 16 settembre 2024 – Al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto all’esercizio dell’attività del soggetto passivo. In base a tale ragionamento, desunto dalle precedenti pronunce
il 19 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, Irap, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
Al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto all’esercizio dell’attività del soggetto passivo. In base a tale ragionamento, desunto dalle precedenti pronunce
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6336 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati
il 19 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, tributi locali
In tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati
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