CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5534 depositata il 1° marzo 2024
Tributi – Cartella di pagamento – IVA – Comunicazione di debito solidale – Definizione agevolata – Estinzione del giudizio
Rilevato che
– La CTP di T accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 1132120007978086/001, emessa ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA relativa all’anno 2006, per mancanza di motivazione dell’atto impugnato;
– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che, poiché la cartella impugnata era l’unico atto impositivo emesso nei confronti della M.F., la stessa doveva essere completa, mentre nella specie mancava qualsiasi riferimento alla precedente “comunicazione di debito solidale”; la cartella esattoriale doveva essere, in ogni caso, preceduta da un avviso di accertamento, che si sarebbe dovuto emettere entro i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973; non essendo stato emesso alcun avviso di accertamento nei confronti della contribuente, non era stato rispettato, per l’invio della cartella, neppure il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;
– l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
– la contribuente si costituiva al solo fine di depositare la domanda di definizione agevolata.
Considerato che
– Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la motivazione della cartella di pagamento impugnata fosse carente;
– con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la cartella di pagamento era stata preceduta da una comunicazione di debito solidale e dal contraddittorio con il coobbligato sui fatti oggetto del tributo richiesto (cessioni effettuate dall’obbligato principale a prezzi inferiori al valore di mercato);
– preliminarmente occorre rilevare che, con atto di costituzione depositato in via telematica il 29.09.2023, la società contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 20.09.2023 (v. comunicazione di ricezione);
– l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;
– ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine“;
– il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200“;
– a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.