CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23284 depositata il 28 agosto 2024 – La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti
La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti